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Ordinanza — n. 40364/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance to public official due to lack of specificity and inadmissibility of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40364/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ghomrasni Fethi inadmissible, confirming the lower court's conviction for resistance to a public official. The defense argued for a re-evaluation of evidence and the application of a suspended sentence, but the court found these arguments specific and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds or attempting impermissible factual re-evaluation are inadmissible in the Court of Cassation, preserving the appellate court's discretionary power on sentencing alternatives.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal factual re-evaluation suspended sentence procedural costs Cassation jurisdiction specificity of grounds sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ghomrasni Fethi avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ghomrasni Fethi avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOMRASNI FETHI nato il 22/07/1971 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ghomrasni Fethi avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e alla mancata conversione nella sanzione sostitutiva della libertà controllata della pena detentiva inflitta.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3.2.Anche il secondo motivo, oltre che aspecifico, è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, essendo la sostituzione delle pene detentive rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e comunque palesemente infondata, avendo la Corte di appello puntualmente evidenziato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della stessa (modalità della condotta e negativa personalità dell'imputato).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 lu o 2021 Il Consigli ensore Il Pr