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Ordinanza — n. 40361/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40361/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40361/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vollono Benito ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen. Vollono eccepisce il vizio di motivazione in relazione al reato di danneggiamento e alla sussistenza della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40361/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione decisione d'esecuzione decisione incidentale impugnabile procedure di ricorso controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLLONO BENITO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/06/1993 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vollono Benito ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen. Vollono eccepisce il vizio di motivazione in relazione al reato di danneggiamento e alla sussistenza della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. I motivi ripropongono i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) e, ancor prima dal Tribunale di Torre Annunziata. In ogni caso, i Giudici di merito (la sentenza di secondo grado è integrata da quella di primo grado) hanno fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando, quanto al reato di danneggiamento, la sussistenza dell'elemento costitutivo della violenza. Per quanto concerne la recidiva, la sentenza impugnata sottolinea puntualmente come la commissione dei reati contestati è sintomo di ingravescenza criminale e non può essere ritenuto una ricaduta occasionale in quanto rappresenta il segno di una accresciuta capacità delinquenziale.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consig 'ere es 'nsore ; Maria S b na ig