Ordinanza — n. 40353/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Bouali Montacer avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento costitutivo della presenza di più persone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUALI MONTACER nato il 09/11/1985 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bouali Montacer avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento costitutivo della presenza di più persone.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza dell'elemento costitutivo della presenza, al momento dell'oltraggio, di più persone (tra i quali i tre occupanti dell'autovettura a bordo della quale si trovava l'imputato).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 nsore Il Presid e Anna C cuoi