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Ordinanza — n. 40352/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40352/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ledda Cristina avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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gravità della pena caso di rigore gravi addebiti penali grave limitazione del diritto costituzionale gravità dell'infortunio caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEDDA CRISTINA nato a GENOVA il 10/04/1964 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ledda Cristina avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.La Corte d'appello di Genova ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputata evidenziata nella sentenza non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigliere stensore Il Preside Maria Vigna Anna Cr. olo DEPOSi 1A T A IN CAPqr--"