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Ordinanza — n. 40350/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement agreement sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40350/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged a sentence established through a settlement agreement. Palumbo Vincenzo argued the penalty was excessive under Article 133 of the Penal Code, but the Court ruled that such challenges are barred when the parties have already reached an accord. Consequently, the appeal was rejected, and Palumbo was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging a sentence pronounced pursuant to a settlement agreement is inadmissible de plano because the parties have already renounced the contested legal grounds.

Parole chiave

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settlement agreement inadmissible appeal de plano rejection renunciation of grounds procedural costs riesame dell'entità pena pene e misure pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a Palumbo Vincenzo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a Palumbo Vincenzo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
art. 133 cod. pen
Ricorre per cassazione Palumbo deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA ol 25/10/1983 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIto avviso alle—padr; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a Palumbo Vincenzo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Ricorre per cassazione Palumbo deducendo la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. peri. In particolare, il ricorso è inammissibile poiché verte proprio sul motivo rinunciato in relazione al quale è intervenuto l'accordo tra le parti.

4. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigl re estensore Il