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Ordinanza — n. 40349/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Divano Antonio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione, lesioni e danneggiamento. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/06/1961 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Divano Antonio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione, lesioni e danneggiamento.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è privo di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata che sottolinea la sproporzionata reazione dell'imputato rispetto alla condotta meramente rivendicativa della parte offesa.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiie estensore Il Presi