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Ordinanza — n. 40347/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40347/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cuomo Angela Maria avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la rinuncia al ricorso pervenuta in udienza. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiglie e estensore Il Presi

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 40347/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la rinuncia al ricorso pervenuta in udienza. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiglie e estensore Il Presi

Parole chiave

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motivi di cassazione conseguenze del ritiro risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cuomo Angela Maria avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO ANGELA MARIA nato a FUSCALDO il 02/09/1940 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cuomo Angela Maria avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la rinuncia al ricorso pervenuta in udienza. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 4.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consiglie e estensore Il Presi