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Ordinanza — n. 40273/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40273/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'appello di Labidi Mohamed avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 21/2/2018, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione inidoneità medica divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza divieto di molestie pericolo di reiterazione espulsione nonostante gravi patologie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIDI MOHAMED CUI 003IRYL nato il 14/10/1967 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'appello di Labidi Mohamed avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 21/2/2018, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un unico motivo reiterativo dell'identica doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni ineccepibili e diffuse, con le quali il ricorrente non si confronta affatto. Invero, i motivi a sostegno del ricorso sono esclusivamente diretti a negare che il Labidi abbia tenuto una irridente condotta processuale, nonché a riaffermare che egli risiede in Italia da svariati anni', senza confrontarsi con lo snodo principale costituito dalla rilevante pericolosità sociale dell'imputato, messa in luce da plurime condanne e dal riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, elementi che sono stati ritenuti ostativi alla concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis. cod. pen.

4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Labidi Mohamed deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuni Angela Tardi° iL' O 13 9 "TATA tN at•N'-r- L