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Ordinanza — n. 40267/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40267/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40267/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tr'ibunale in sede del 13/12/2019 nei confronti di Leonardo Russo, che aveva condannato l'imputato alla pena di undici mesi e quindici giorni di arresto (e non di un anno e quattro mesi di reclusione, come erroneamente indicato nella motivazione) per numerose contravvenzioni al foglio di via, ex art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, commesse a Milano tra dicembre 2017 e febbraio 2018, tra le quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40267/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'afferma- zione di penale responsabilità, rilevando che dalla contestazione in oggetto il Russo era già stato assolto in altro procedimento, in cui si era riconosciuto che egli era privo di una residenza, stabile fuori dal comune di Milano. Gli stessi vizi di legittimità sono stati lamentati quanto al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, censurando che le varie violazioni siano state considerate altrettanti reati uniti dal vincolo della continuazione, anziché un'unica violazione con effetti permanenti, da considerarsi consumata soltanto con l'ultima rilevazione.

Parole chiave

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ripetute violazioni del diritto degli stranieri altri reati recidiva nell'infrazione criminalità persistente rinnovo del permesso di dimora infrazioni uniche e continuate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a PALERMO il 18/04/1988 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tr'ibunale in sede del 13/12/2019 nei confronti di Leonardo Russo, che aveva condannato l'imputato alla pena di undici mesi e quindici giorni di arresto (e non di un anno e quattro mesi di reclusione, come erroneamente indicato nella motivazione) per numerose contravvenzioni al foglio di via, ex art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, commesse a Milano tra dicembre 2017 e febbraio 2018, tra le quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'afferma- zione di penale responsabilità, rilevando che dalla contestazione in oggetto il Russo era già stato assolto in altro procedimento, in cui si era riconosciuto che egli era privo di una residenza, stabile fuori dal comune di Milano. Gli stessi vizi di legittimità sono stati lamentati quanto al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, censurando che le varie violazioni siano state considerate altrettanti reati uniti dal vincolo della continuazione, anziché un'unica violazione con effetti permanenti, da considerarsi consumata soltanto con l'ultima rilevazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta essere una sostanziale riproposizione dell'atto di appello, senza effettivo confronto con le argomentazioni rese dalla Corte territoriale, in un'ottica di mera confutazione. 1.1. Il richiamo all'assoluzione del Russo in un diverso processo non vale ad escludere la correttezza dell'impostazione dell'impugnata sentenza, in cui si è specificato che l'imputato risulta abitualmente risiedere nel comune di Candia Lomellina, come peraltro da lui stesso dichiarato nei verbali di identificazione, ad onta della cancellazione del medesimo dall'anagrafe comunale (ritenuta, a ragione, soltanto uno degli indici dell'effettiva residenza), e che tale indicazione risulta anche nell'ordinanza questorile che imponeva il divieto di soggiorno a Milano, ove il Russo viene indicato come residente nel citato comune di Candia Lomellina. 1.2.

Quanto alla natura delle accertate contravvenzioni, è risalente l'inqua- dramento come reato omissivo istantaneo laddove si realizzi non ottemperando all'ordine di rimpatrio, ed in tal caso si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione; qualora invece sia integrato dal ritorno non autorizzato nel comune da cui è stato disposto l'allontanamento, ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1, n. 1366 del 02/10/1997, dep. 1998, Giunta, Rv. 209690).

Come ha osservato espressamente l'impugnata sentenza, nel caso di specie l'imputato ha commesso varie violazioni in modo discontinuo, talvolta intervallate da ampi periodi di tempo, dando così giustificazione della ritenuta integrazione di altrettante contravvenzioni distinte e connesse dal riconosciuto vincolo della continuazione.

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Russo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente