Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40265/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after August 2017, requiring a lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally filed it after the August 3, 2017, entry into force of Law No. 103. This law removed the right of convicted persons to file cassation appeals personally, mandating that such acts be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the enactment of Law No. 103 of June 23, 2017, appeals to the Court of Cassation by convicted persons must be signed by defense lawyers; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal personal filing Law No. 103 2017 defense lawyer requirement inadmissible de plano procedural costs criminal procedure code diritti della difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of June 23, 2017
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI GERLANDO nato a PALERMO il 18/10/1947 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

I.. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di Gerlando Alberti volta ad ottenere il differimento della pena per le condizioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Co sigl