Sentenza — n. 40258/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29/3/2019 nei confronti di Giuseppe Porru, condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 40258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORRU GIUSEPPE, nato a SANT'ANTIOCO il 28/01/1958 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI 4k
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29/3/2019 nei confronti di Giuseppe Porru, condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento arafferma- zione di responsabilità, con riferimento alla negazione della causa di non puni- bilità ex art. 131 bis cod. pen., nonché con riguardo all'art. 53 L. n. 689 del 1981, la cui denegata applicazione è stata illogicamente motivata con il richiamo alle modeste condizioni economiche del Porru, situazione che non è affatto ostativa alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione, relativo alla denegata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, poiché le ragioni sostenute sul punto nell'impugnata sentenza onde respingere tale richiesta sono giuridicamente erronee. Infatti, è risalente l'insegnamento del massimo collegio di questa Corte per cui "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al v sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione!' (Sez.
U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274: nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).4 • 2. Sono invece manifestamente infondati gli altri motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità per il contestato reato e alla negazione della causa di esclusione della punibilità, profili congruamente valutati ed illustrati con idonea motivazione.
3. Si rileva che la contravvenzione ex art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 è ormai prescritta, essendo stata accertata in data 3/4/2016: ciò determina l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, attesa l'intervenuta estinzione del reato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il giorno 23/9/2021 Il Cons