Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural defect in appeal and excessive penalty request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Michele Mongelluzzi inadmissible. The appellant argued that the contravention under Article 697 of the Penal Code was never contested and requested a penalty reduction. The court ruled that the procedural defect was not raised in the appeal, which only challenged the excessive sanction, violating Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 521, 522 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged procedural defect was not raised in the appeal, and the request for penalty reduction exceeds the court's function of reviewing legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLUZZI MICHELE nato a RODI GARGANICO il 20/02/1964 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia in data 19/6/2018 nei confronti di Michele Mongelluzzi, condannato alla pena di mesi sei di arresto per detenzione illegale di munizioni, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 697 cod. pen. operata dal GUP all'esito del giudizio abbreviato. 1 Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., poiché non era mai stata contestata la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. In subordine si chiede di rideterminare la pena nel minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile, per tutti i rilevati profili. 3.1. Si evidenzia infatti che il dedotto vizio processuale non era stato oggetto di devoluzione con l'atto di appello, che era circoscritto alla doglianza riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso, a tenore dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Va peraltro specificato che l'originaria conte- stazione di cui agli artt. 2 - 7 L. n. 895 del 1967 era stata riqualificata ai sensi dell'art. 697 cod. pen. dal GUP all'esito del giudizio abbreviato. 3.2. La richiesta di riduzione della pena esorbita con ogni evidenza dalla funzione di questa Corte di legittimità, ed appare una riproposizione del motivo di gravame che ha già avuto esaustiva trattazione nell'impugnata sentenza.
4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liuni Angela Tardio a5L-Sa