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Ordinanza — n. 40251/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40251/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe là Corte di appello di Firenze ha rigettato l'appello di Hmani Mustapha avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Prato del 4/3/2019, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 23/1/2019, alla pena di un anno di reclusione, con la recidiva reiterata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40251/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 23/1/2019, alla pena di un anno di reclusione, con la recidiva reiterata.

Parole chiave

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ripetute violazioni del diritto degli stranieri recidiva nell'infrazione allontanamento immigrazione clandestina ripristino dello statuto di rifugiato inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMANI MUSTAPHA nato il 22/10/1982 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe là Corte di appello di Firenze ha rigettato l'appello di Hmani Mustapha avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Prato del 4/3/2019, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 23/1/2019, alla pena di un anno di reclusione, con la recidiva reiterata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un unico motivo reiterativo dell'identica doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni ineccepibili e diffuse, con le quali il ricorrente non si confronta affatto. Si deve poi rimarcare che il ricorso contiene affermazioni contrarie al vero, sostenendo l'incensuratezza dell'imputato, laddove al contrario la presenza di vari precedenti penali a carico del Hmani ha determinato il riconoscimento dell'aggravante soggettiva della recidiva reiterata.

4. Si segnala che la rinuncia al ricorso per cassazione - inviata via pec in data 4/6/2021 -i e firmata digitalmente dall'avv. Costanza Malerba, non può avere effetto, mancando della necessaria procura speciale dell'imputato.

5. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Hmani Mustapha deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Teresa Liur Angela Tardio r-3 S I TATA