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Ordinanza — n. 40250/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40250/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 14/11/2018 nei confronti di Luigi Leoni, condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa - con ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen. - per l'illegale detenzione di un fucile Bernardelli cal. 12 corredato da n. 16 munizioni.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 697 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40250/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto ex artt. 2 e 7 L n. 895 del 1967 nella parte in cui riconosce il funzio- namento dell'arma, nella parte in cui si è negata la derubricazione di detto delitto nella contravvenzione ex art. 697 cod. pen., nonché nella parte in cui è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici contravvenzione bagatellare violazione semplice della LCStr reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 14/11/2018 nei confronti di Luigi Leoni, condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa - con ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod.
art. 697 cod. pen
895 del 1967 nella parte in cui riconosce il funzio- namento dell'arma, nella parte in cui si è negata la derubricazione di detto delitto nella contravvenzione ex art. 697 cod. pen., nonché nella parte in cui è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
pen., nonché nella parte in cui è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI LUIGI nato a APIRO il 20/01/1970 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 14/11/2018 nei confronti di Luigi Leoni, condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.500 di multa - con ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen. - per l'illegale detenzione di un fucile Bernardelli cal. 12 corredato da n. 16 munizioni.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto ex artt. 2 e 7 L n. 895 del 1967 nella parte in cui riconosce il funzio- namento dell'arma, nella parte in cui si è negata la derubricazione di detto delitto nella contravvenzione ex art. 697 cod. pen., nonché nella parte in cui è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta essere una pedissequa riproposizione dell'atto di appello, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ed addirittura mantenendo nelle conclusioni la testuale formulazione del gravame, con richiesta principale e subordinata di assoluzione, e in ulteriore subordine di riduzione delle pene inflitte, applicando i benefici di legge, statuizioni estranee al giudizio di legittimità, così evidenziando la mera reiterazione dell'impugnazione. È invero inammissibile il ricorso per. cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indetermi- natezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Leoni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Co