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Ordinanza — n. 40247/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Graviano avverso il ,provvedimento del 15/7/2020 del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, indirizzata a tale Carmine Campanella, in quanto tale missiva conteneva frasi ambigue, riferimenti a terze persone non compiutamente identificabili e a loro condotte sulle quali il Graviano esprimeva opinioni con finalità dubbia. Pertanto, si confermava la valutazione di pericolo per l'ordine e la pubblica sicurezza, già espressa dal Magistrato di sorveglianza.

Regesto Legislator

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artt. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I riferimenti processuali ivi contenuti non hanno nulla di criptico e sono tutti riscontrabili negli atti giudiziari. Si tratta dunque di valutazioni presuntive e congetturali, che assecondano un mero sospetto. Ciò ha determinato l'indebita compressione dei diritti fondamentali del detenuto, senza peraltro osservare le forme richieste dall'art. 18 ter O.P. che prescrivono che i provvedimenti di limitazione o trattenimento della corrispon- denza siano adottati con decreto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica documenti sensibili documenti soggetti a un trattamento particolare istruzione giudiziaria obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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artt. 125 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione•agli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ipotesi di esonero - al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Graviano avverso il ,provvedimento del 15/7/2020 del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva disposto il trattenimento di una missiva in partenza, indirizzata a tale Carmine Campanella, in quanto tale missiva conteneva frasi ambigue, riferimenti a terze persone non compiutamente identificabili e a loro condotte sulle quali il Graviano esprimeva opinioni con finalità dubbia. Pertanto, si confermava la valutazione di pericolo per l'ordine e la pubblica sicurezza, già espressa dal Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione•agli artt. 125 cod. proc. pen. e 18 ter n. 3 0.P., nonché con riferimento agli artt. 2, 15, 21, 24, 27, comma 3, e 111 Cost., e artt. 3, 8, 9 e 10 CEDU. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata si è acriticamente adagiata sulle valutazioni del Magistrato di sorveglianza, senza indicare alcun concreto elemento di pericolo per l'ordine e la pubblica sicurezza derivante dalle affermazioni della missiva.

I riferimenti processuali ivi contenuti non hanno nulla di criptico e sono tutti riscontrabili negli atti giudiziari. Si tratta dunque di valutazioni presuntive e congetturali, che assecondano un mero sospetto. Ciò ha determinato l'indebita compressione dei diritti fondamentali del detenuto, senza peraltro osservare le forme richieste dall'art. 18 ter O.P. che prescrivono che i provvedimenti di limitazione o trattenimento della corrispon- denza siano adottati con decreto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la Legge n. 95 del 2004 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 18 ter, recante disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti. La nuova norma individua innanzitutto quali sono le condizioni che legittimano l'attivazione dei meccanismi di controllo, individuandole nelle "esigenze attinenti le indagini o investigative o di preven- zione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto". 3.1. Non vi è dubbio che la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza (che, pur essendo strumento a spiccata connotazione di cautela, non incide sulla possibilità stessa di esercitare pienamente il diritto di corrispon- denza con l'esterno del carcere) si configura come un'ulteriore ipotesi utile al conseguimento legittimo delle finalità di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica sottese alla norma di cui all'art. 41 bis 0.P., allo scopo di interrompere i collegamenti tra il singolo e l'organizzazione criminosa di appartenenza. 3.2.

Si deve rilevare che il ricorso non si confronta con le ragioni della ordinanza impugnata, invocando principi generali e lamentando la compressione del diritto di corrispondere, al quale è collegata la libertà di pensiero ed espressione, che invece restano integre. Il provvedimento impugnato ha reso con chiarezza il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, collegando la missiva non inoltrata ad espressioni di natura ambigua, a riferimenti a soggetti non compiutamente individuabili ed a condotte di costoro: si paventano dunque contenuti criptici diversi da quelli apparenti, dando corpo al concetto di pericolo.

Ciò è in linea con l'esegesi di legittimità che ha affermato che «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).

4. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ipotesi di esonero - al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settem