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Ordinanza — n. 40243/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà presentate da Filippo Mantovani, ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare a causa del limite di pena previsto per tale misura. Per le prime due richieste, con particolare riferimento all'affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l'istante annovera numerosi precedenti penali, alcuni recenti e commessi anche nel corso dell'esecuzione della precedente misura alternativa, accomunati da un intento fraudolento, cosicché appare inverosimile la giustificazione del Mantovanì,. di avere commesso detti reati "per eccessiva bontà". Si è dunque rilevata una insufficiente elaborazione critica dei trascorsi criminali, e - considerato che ì reati più recenti sono stati commessi dall'istante nell'ambito della gestione della sua impresa - si è affermato che nemmeno lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita può rappresentare un deterrente sufficiente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo mancanza di motivazione in ordine al rigetto della istanza di misure alternative, censurando che il Tribunale di sorveglianza si sia basato soltanto sull'esistenza di precedenti penali, peraltro molto risalenti, e non abbia dato credito all'aggiornata relazione di sintesi dell'equipe del carcere, che aveva espresso parere favorevole ad un percorso extramurario. E' agli atti memoria a firma dello stesso Mantovani, inviata digitalmente in data 19/9/2021.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione diritti del detenuto controllo periodico della detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI FILIPPO nato a JOLANDA DI SAVOIA il 13/02/1963 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; RITENUTO IN FATI-0 e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà presentate da Filippo Mantovani, ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare a causa del limite di pena previsto per tale misura. Per le prime due richieste, con particolare riferimento all'affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l'istante annovera numerosi precedenti penali, alcuni recenti e commessi anche nel corso dell'esecuzione della precedente misura alternativa, accomunati da un intento fraudolento, cosicché appare inverosimile la giustificazione del Mantovanì,. di avere commesso detti reati "per eccessiva bontà". Si è dunque rilevata una insufficiente elaborazione critica dei trascorsi criminali, e - considerato che ì reati più recenti sono stati commessi dall'istante nell'ambito della gestione della sua impresa - si è affermato che nemmeno lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita può rappresentare un deterrente sufficiente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo mancanza di motivazione in ordine al rigetto della istanza di misure alternative, censurando che il Tribunale di sorveglianza si sia basato soltanto sull'esistenza di precedenti penali, peraltro molto risalenti, e non abbia dato credito all'aggiornata relazione di sintesi dell'equipe del carcere, che aveva espresso parere favorevole ad un percorso extramurario. E' agli atti memoria a firma dello stesso Mantovani, inviata digitalmente in data 19/9/2021.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché propone motivi vietati dalla legge, in quanto privi di confronto con le argomentazioni esposte nell'impugnata ordinanza. Invero, il carattere essenzialmente rivalutativo del ricorso lo svela come una mera sollecitazione rivolta a questa Corte a compiere una valutazione di merito in senso opposto a quella effettuata dai giudici della sorveglianza, operazione inibita nella presente sede di legittimità a fronte di un provvedimento corretto nei suoi fondamenti giuridici e motivato secondo í canoni della logica e della completezza argomentativa.

Nell'impugnata ordinanza è stata fatta corretta applicazione dei criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in tema di ammissione ai benefici penitenziari, affidando al giudice il compito di verificarne í presupposti soggettivi e oggettivi, nonché di effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine della misura alternativa a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. In tale funzione il Tribunale di sorveglianza decide sulla base delle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, ma non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, essendo tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

4. Quanto alla memoria trasmessa dal condannato, si osserva che essa è successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e dunque anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Ciò determina l'inammissibilità de plano delle memorie manoscritte, dattiloscritte, o miste, a firma esclusiva dell'imputato, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

5. In conclusione, il ricorso proposto da Filippo Mantovani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente T