Ordinanza — n. 40236/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di modifica dell'ordinanza del 13/10/2020 del medesimo giudice dell'esecuzione, in cui era stata riconosciuta la continuazione in favore di Giovanni Buscemi. Si è osservato che nel caso in esame non si trattava di riconoscere un errore materiale di calcolo della sanzione determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., bensì di accedere all'istanza di riduzione del segmento di pena per il delitto giudicato con la sentenza del GUP del Tribunale di Caltagirone del 193/2007, ritenuto eccessivo al confronto di quanto accordato al concorrente nel medesimo delitto in altra procedura esecutiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 3 Cost; Ordinanza — n. 40236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è osservato che nel caso in esame non si trattava di riconoscere un errore materiale di calcolo della sanzione determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., bensì di accedere all'istanza di riduzione del segmento di pena per il delitto giudicato con la sentenza del GUP del Tribunale di Caltagirone del 193/2007, ritenuto eccessivo al confronto di quanto accordato al concorrente nel medesimo delitto in altra procedura esecutiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI GIOVANNI nato a PALAGONIA il 20/05/1972 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di modifica dell'ordinanza del 13/10/2020 del medesimo giudice dell'esecuzione, in cui era stata riconosciuta la continuazione in favore di Giovanni Buscemi. Si è osservato che nel caso in esame non si trattava di riconoscere un errore materiale di calcolo della sanzione determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., bensì di accedere all'istanza di riduzione del segmento di pena per il delitto giudicato con la sentenza del GUP del Tribunale di Caltagirone del 193/2007, ritenuto eccessivo al confronto di quanto accordato al concorrente nel medesimo delitto in altra procedura esecutiva.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge penale e processuale con riferimento all'art. 666 cod. proc. pen. ed agli artt. 3 e 111 Cost. per essere stata applicata una pena illegale - senza adeguata motivazione - in quanto l'aumento per continuazione era stato fissato in un anno e due mesi di reclusione, mentre al concorrente Massimo Oliva era stata inflitta per lo stesso delitto, in continuazione, la pena di mesi sei di reclusione. Con la richiesta di modifica di tale deteriore trattamento sanzionatorio non si intendeva azionare la procedura di correzione dell'errore materiale, bensì rimediare ad una pena che, pur rientrante "nell'alveo delle valutazioni ex art. 133 cod. pen., risulta illegale in quanto in violazione di parametri costituzionali, in particolare dell'art. 3 Cost.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, postulando una inesistente illegalità della pena - concetto che attiene alle ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, da quella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati costitu- zionalmente illegittimi, oppure frutto di un errore macroscopico non giustificabile (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108) - laddove si è invece al cospetto di una determinazione consapevolmente assunta dal giudice dell'esecu- zione nell'ambito della sua funzione di interpretazione del giudicato, supportata da adeguata motivazione sul punto della determinazione del trattamento sanzionatorio personalizzato.
Invero, non costituisce alcun vizio di legittimità la commisurazione di una pena, per riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva, in misura diversa da quella applicata al correo per il medesimo reato in altra e diversa procedura esecutiva, rispondendo la determinazione della pena al criterio costituzionale di finalità rieducativa e, perciò stesso, di personalizza- zione della sanzione, secondo i criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Inoltre, sotto il profilo processuale, si rileva che tale doglianza doveva farsi valere con il rimedio del ricorso avverso l'ordinanza asseritamente viziata, e non mediante istanza di modifica rivolta al giudice a quo.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Buscemi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere