Italian Court dismisses appeal against illegal reentry conviction, citing lack of evidence for illiteracy defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the compatibility of the reentry offense with EU directives and the relevance of his alleged illiteracy. The court found the illiteracy argument baseless due to a lack of proof, noting that the defendant's refusal to sign the expulsion notice did not demonstrate inability to read. Consequently, the lower court's conviction for unauthorized reentry was upheld as legally sound and factually supported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998; Art. 116, cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that unauthorized reentry by an expatriate subject to deportation remains a punishable offense despite EU Directive 2008/115/EC, and that illiteracy cannot be presumed from a refusal to sign a notification without corroborating evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ABIDI AMAN ALLAH nato a TUNISI( TUNISIA) il 19/04/1985 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'appello di El Abidi Aman Allah avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 27/2/2019, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto tra la fattispecie incriminatrice e la Direttiva Europea n. 2008/115/C. Con ulteriore motivo di impugnazione si lamenta che l'impugnata sentenza abbia acriticamente recepito la tesi del primo giudice in ordine all'irrilevanza dell'analfabetismo dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi per un verso reiterativi di doglianze già compiutamente affrontate con esito negativo nell'impugnata sentenza, per altro verso manifestamente infondati. 1.1. La censura relativa alla contrarietà del reato ex art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998 alla Direttiva Europea n. 2008/115/C è infondata. Infatti, questa Corte ha affermato che la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012, Mejdi, Rv. 253353;
Sez. 1, n. 7912 del 04/02/2013, Hidri, Rv. 254531). È stato anche specificato che "In tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio." (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469). 1.2.
Quanto alla censura diretta a valorizzare il presunto analfabetismo dell'imputato, la Corte territoriale, in accordo con il primo giudice, ha rilevato che non vi è prova di tale condizione, non potendola desumere dalla circostanza che El Abidi si era rifiutato di firmare la notifica del provvedimento di espulsione, del quale peraltro aveva accettato copia, contenente la traduzione dell'atto in una lingua a lui nota. Tali notazioni, prettamente fattuali, sono state compiutamente espresse nell'impugnata sentenza, con motivazione logica che la rende intangibile in sede di legittimità.
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di El Abidi Aman Allah deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021