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Ordinanza — n. 40229/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo avanzato personalmente dal detenuto Fabio Allegro avverso il provvedimento reiettivo di un'istanza, ed ha trasmesso l'atto a questa Corte per le determinazioni di competenza (anche in ordine all'ammissibilità del medesimo da parte del giudice di legittimità).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato — e quindi anche del condannato — di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazioné, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso legittimazione a ricorrere istanza di revisione penale petizione in giudizio ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRO FABIO nato a NAPOLI il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Elato avviso alle paTt753 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; ), 4

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo avanzato personalmente dal detenuto Fabio Allegro avverso il provvedimento reiettivo di un'istanza, ed ha trasmesso l'atto a questa Corte per le determinazioni di competenza (anche in ordine all'ammissibilità del medesimo da parte del giudice di legittimità).

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato — e quindi anche del condannato — di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazioné, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Presidente Angela Tar