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Ordinanza — n. 40225/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, reiterating lower court's findings on drug trafficking evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40225/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the genericity of the grounds, which merely reiterated arguments already rejected by the appellate court. The defendant argued for acquittal based on lack of proof regarding drug distribution and claimed the facts were too minor, but the court found the conviction supported by seized substances, packaging materials, and financial evidence incompatible with the defendant's economic status. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat censure already addressed by the lower court with sufficient and exhaustive reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds of appeal reiteration of lower court findings drug trafficking conviction inadmissibility of appeal lack of new evidence court costs and fine procedural inadmissibility accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIANA ENZO nato a CASTELVETRANO il 29/10/1980 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Vaiana Enzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 12.12.2019 dal Tribunale di Marsala, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena, sospesa, di 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in quanto l'imputato andava assolto per mancanza di prova della destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti in quantità minime compatibili con l'uso personale, essendo il Vaiana consumatore abituale;

2) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione relativamente alla particolare tenuità del fatto;

3) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo, fondato su pochi elementi indiziari;

4) illogicità della motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e la minima entità del fatto. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, puramente reiterativi di censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua, esaustiva, pertanto, non censurabile, con la quale il ricorso non si confronta affatto, limitandosi a ribadire la tesi difensiva. L'affermazione di responsabilità risulta fondata non solo sulle dosi di cocaina e hashish rinvenute, ma sul materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni di ben tre appartamenti nella disponibilità dell'imputato, puntualmente elencato (p.1 sentenza) e correttamente ritenuto dimostrativo della destinazione alla cessione, stante la presenza di materiale per il confezionamento e per il taglio nonché di una somma di denaro, incompatibile con la situazione economica dell'imputato, che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso. "non aveva dichiarato di essere assuntore".

Collegato al precedente è il terzo motivo, anch'esso destituito di ogni fondamento alla luce delle argomentazioni rese in ordine alla disponibilità degli immobili di cui il ricorrente aveva le chiavi, del materiale rinvenuto e del contenuto dei messaggi intercorsi con altro soggetto, ritenuti propedeutici alla cessione (p.3). L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è motivo non dedotto in appello e pertanto, non deducibile in questa sede, non essendo censurabile la mancata risposta ad un motivo non devoluto alla cognizione del giudice di appello né può applicarsi d'ufficio in questa sede la norma invocata, che presuppone valutazioni di merito, precluse a questa Corte.

Analogamente inammissibile è l'ultimo motivo a fronte della motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili e della modalità delle condotte. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il C