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Ordinanza — n. 40224/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court rejects new arguments regarding false accusation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40224/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity of the grounds, which had already been rejected in the appellate judgment. The defense argued for acquittal based on the victim's refusal to transfer the car and intimidation, but the court found these claims unsupported by evidence and contradicted by the defendant's own admissions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 367 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already rejected in the lower court judgment with sufficient and correct reasoning.

Parole chiave

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genericity of grounds false accusation criminal appeal inadmissible appeal sentencing reduction mancata prova di parzialità esame di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 51 cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancata considerazione della ritrattazione dell'imputato;
Art. 367 cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere l'imputato sporto una denuncia contro ignoti del tutto generica;
Art. 164 cod. pen.
violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione, stante la diversità delle condanne risalenti e il mancato superamento dei limiti di pena previsti dall'art.
Art. 163 cod. pen.
e vizio di motivazione, stante la diversità delle condanne risalenti e il mancato superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 367 cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere l'imputato sporto una denuncia contro ignoti del tutto generica;
art. 164 cod. pen
violazione dell'art. 164 cod. pen.
art. 163 cod. pen
e vizio di motivazione, stante la diversità delle condanne risalenti e il mancato superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO MERCURIO nato a PALERMO il 24/03/1959 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Tarantino Mercurio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 24 ottobre 2018 dal G.u.p. del locale Tribunale, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato'alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di calunnia. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art.368 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione della circostanza decisiva costituita dal rifiuto della persona offesa di effettuare il passaggio di proprietà (oltre a non aver pagato il prezzo) e dagli atteggiamenti intimidatori posti in essere nei confronti dell'imputato, che aveva tentato di recuperare l'autovettura e ne aveva denunciato il furto, temendone un uso illecito, quindi, nella incolpevole convinzione che il veicolo fosse detenuto senza titolo;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. peli., non contenendo la denuncia alcun riferimento alla presunta persona offesa né espressa volontà di querela nei confronti dell'autore del furto;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per mancata considerazione della ritrattazione dell'imputato;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 367 cod. pen., per avere l'imputato sporto una denuncia contro ignoti del tutto generica;

5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione dell'età avanzata, delle circostanze dell'azione e della personalità dell'imputato;

6) violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione, stante la diversità delle condanne risalenti e il mancato superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen.;

7) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base, non mantenuta nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, già proposti in appello e disattesi in sentenza con motivazione congrua e corretta con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a riproporre le censure, fondate su una ricostruzione in fatto e su una lettura alternativa della vicenda. Il ricorrente trascura infatti, che l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle convergenti e piane dichiarazioni dell'utilizzatore e dell'acquirente dell'autovettura, che smentiscono la tesi difensiva: tesi che non tiene affatto conto dell'elemento dirimente, costituito dalle ammissioni del ricorrente. intervenute a distanza di oltre un anno dalla denuncia, quando risultava già accertata la falsità della denuncia, sporta nella consapevolezza di accusare falsamente di furto l'acquirente.

La Corte di appello ha inoltre, già chiarito che non vi è prova delle presunte intimidazioni che avrebbero indotto il Tarantino a sporgere la falsa denuncia con conseguente esclusione implicita della sussistenza della scriminante e della possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'ad. 367 cod. pen., stante la consapevolezza dell'imputato di aver venduto l'autovettura al Montalbano falsamente accusato di furto. Analoga completezza di motivazione sorregge il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità del fatto e delle gravi conseguenze cui sono state esposte le persone falsamente accusate.

Generici e del tutto infondati sono anche i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411), ritenuti numerosi e gravi, di rilievo preponderante e ostativi alla concessione di una seconda sospensione condizionale della pena in ragione della prognosi negativa formulabile, anche alla luce dell'ulteriore condanna riportata dopo una prima concessione del beneficio.

Non dedotto in appello e pertanto, non deducibile per la prima volta in questa sede è l'ultimo motivo. peraltro, manifestamente infondato a fronte della determinazione della pena base nel minimo. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consiglif estensore A nna Cr ' olo z„-, l'Al A 1ì Il Presid