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Ordinanza — n. 40218/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficiency of evidence and reiterative arguments regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40218/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds and their manifest unfoundedness. The defense argued insufficient evidence because the prosecutor only witnessed a causal encounter rather than a direct sale, yet the court found the defendant's behavior unequivocal given the immediate hand placement and discovery of drugs. Consequently, the appeal was rejected as merely reiterating a defense thesis already dismissed by the lower court with adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, and merely reiterative of arguments already rejected by the lower court with sufficient and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness reiterative argument drug trafficking insufficient evidence procedural dismissal persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ADAMA nato il 11/03/1987 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione 11 difensore di Thiam Adama ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 10.9.2020 dal Tribunale di Milano, che all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificato il fatto ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 lett.

a) d.P.R. cit. Ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata su elementi insufficienti, non avendo la p.g. assistito alla cessione, ma solo ad un incontro causale nel corso del quale il presunto acquirente ha consegnato una banconota all'imputato, visto mettere una mano in tasca, senza verificare se ci fosse una trattativa e una prevista cessione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di una censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva, con la quale il ricorso non si confronta affatto, limitandosi a ribadire la tesi difensiva.

L'affermazione di responsabilità risulta fondata sul comportamento inequivoco dell'imputato e dell'acquirente, avendo gli operanti assistito alla consegna anticipata del denaro e alla contestualità del gesto dell'imputato, visto riporre le mani in tasca, ove si rinvenivano i due frammenti di hashish e le pasticche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere tensore Il Preside