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Ordinanza — n. 40217/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming abuse of power defense for resistance against police control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40217/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant argued he reasonably believed he was a victim of abusive conduct by police officers during a routine check of a foreign subject. The appellate court had already rejected this claim, stating the officers acted within their powers and did not exceed their authority.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; The defense of presumed justification under Article 393-bis of the Penal Code requires an unjustly persecutory activity that arbitrarily exceeds functional limits, not merely illegitimate conduct within ordinary control procedures.

Parole chiave

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resistance to authority abuse of power defense public official misconduct foreign subject control appellate review standard documenti attendibili mezzi di prova medici prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Con unico motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
Con unico motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSAN IBRAHIM nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Hassan Ibrahim ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 21 luglio 2020 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato alla pena di 7 mesi di reclusione per il reato di resistenza. Con unico motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Riportati i principi affermati da questa Corte sul punto, sostiene che in base alle circostanze rappresentate nelle sentenze di merito, il ricorrente ragionevolmente e incolpevolmente si riteneva vittima di una condotta abusiva e prepotente, con conseguente scusabilità putativa della reazione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di una censura formulata in appello, disattesa con motivazione lineare ed esaustiva, avendo i giudici di appello escluso qualsiasi eccesso nella condotta degli agenti, impegnati in un normale controllo di soggetti stranieri, rientrante nei loro poteri e compiti di ufficio; hanno altresì, escluso modalità arbitrarie nell'esecuzione del controllo in ragione delle circostanze dell'azione descritte in sentenza (p. 5), tali da non rendere giustificabile il convincimento del ricorrente di essere vittima di abuso o di sopruso.

Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario(Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715 - 01), il che nel caso di specie è stato escluso con valutazione conforme, congruamente motivata, da entrambi i giudici di merito.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere e sore Il Presidente