Ordinanza — n. 40211/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZ MIRELLA nato a PAVIA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Sanz Mirella ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2019 dal Tribunale di Monza, che aveva condannato l'imputata alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZ MIRELLA nato a PAVIA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Sanz Mirella ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2019 dal Tribunale di Monza, che aveva condannato l'imputata alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZ MIRELLA nato a PAVIA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Sanz Mirella ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2019 dal Tribunale di Monza, che aveva condannato l'imputata alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Con unico motivo deduce la mancanza di motivazione per omessa considerazione dei motivi di appello, per essersi la Corte limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice senza tener conto dei rilievi difensivi e senza fugare i dubbi sollevati. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, che si risolve in una nota critica non argomentata, aspecifica, che non si confronta affatto con la motivazione e con gli elementi indicati in sentenza (p. 2 e 3), dimostrativi della sussistenza del reato e dell'assenza di ogni incertezza sull'assenza e sul protratto allontanamento dell'imputata dal luogo di detenzione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore Anna Criscu