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Ordinanza — n. 40207/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40207/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40207/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROLLA DOMENICO nato a PICINISCO il 27/11/1948 HURDU GHEORGHINA nato il 26/06/1973 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Crolla Domenico e Hurdu Gheorghina ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato la emessa in data 17.10.2019 dal G.u.p. del Tribunale di Isernia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati per il reato di calunnia commesso in danno di Lauro Guglielmo, accusato di furto di bestiame.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Isernia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati per il reato di calunnia commesso in danno di Lauro Guglielmo, accusato di furto di bestiame.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza dolo penale gravi addebiti penali scemata imputabilità pentito altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CROLLA DOMENICO nato a PICINISCO il 27/11/1948 HURDU GHEORGHINA nato il 26/06/1973 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Crolla Domenico e Hurdu Gheorghina ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato la emessa in data 17.10.2019 dal G.u.p. del Tribunale di Isernia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati per il reato di calunnia commesso in danno di Lauro Guglielmo, accusato di furto di bestiame.

Ne chiede l'annullamento per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del reato, essendo la denuncia scaturita dalla segnalazione del furto proveniente dal Coia con conseguente incidenza sul dolo e sull'intenzionalità dell'accusa. Deduce inoltre, l'omessa motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui il Crolla aveva beneficiato una sola volta e poteva fruirne ancora. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza del motivo relativo alla sussistenza del dolo della calunnia, reiterativo di argomentazioni esposte in appello, disattese con motivazione lineare, puntuale e completa, nella quale si dà atto che è proprio l'inverosimiglianza della condotta attribuita dagli imputati al Lauro a dimostrare la consapevolezza della falsa accusa mossa a carico di questi, ricavabile anche dalle confuse giustificazioni postume.

I giudici hanno evidenziato che gli accertamenti svolti dai CC nell'immediatezza della denuncia escludevano qualsiasi furto di animali di proprietà del Crolla e anche dell'unica vitella, allontanatosi dalla mandria (p. 7 della motivazione) ed il persistere nelle false accuse confermava la sussistenza del dolo, atteso che l'esito degli accertamenti dei CC non aveva indotto gli imputati alla prudenza né a dubitare dei sospetti del Coia. Inammissibile è il motivo relativo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. formulata in modo generico e solo nelle conclusioni scritte depositate, non nell'atto di appello e con specifico motivo, a differenza di quanto affermato da questa Corte (Sez.

5. n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, De Vita, Rv. 280400 - 01; Sez. 3, n.35989 del 10/01/2017. Filannino e altri. Rv 270829-01): non è pertanto, deducibile in questa sede, non potendo censurarsi un punto non devoluto specificamente alla cognizione del giudice censurato. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consiglie estensore I