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Ordinanza — n. 40197/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO ANTONIO nato a TARANTO il 30/10/1999 (L ( CC- avversola sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLAEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Nigro Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 8.10. 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione e 18 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Nigro Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 8.10. 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione e 18 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale azione di responsabilità gravi addebiti penali responsabilità disciplinare responsabilità politica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO ANTONIO nato a TARANTO il 30/10/1999 (L ( CC- avversola sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLAEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Nigro Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 8.10. 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Taranto, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione e 18 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione al mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità, stante l'occasionalità dell'attività di cessione, il mancato rinvenimento di somme di denaro, l'assenza di acquirenti, la giovane età dell'imputato e l'assenza di professionalità. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, consistente nella mera replica di argomentazioni respinte sin dal primo grado e disattese in sentenza con motivazione congrua, lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in punto di minima offensività del fatto, correttamente esclusa in ragione del quantitativo di eroina sequestrato (68 grammi), del numero di dosi ricavabili (155), del materiale rinvenuto (bilancini, ritagli di cellophane) e delle modalità organizzate dell'attività illecita (microtelecamera posizionata sul balcone e occultamento dello stupefacente sul terrazzo), del via vai di giovani acquirenti e del recentissimo precedente specifico dell'imputato, dunque. all'esito di una completa valutazione di tutti i parametri ed indicatori previsti dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 22 settembre 202