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Ordinanza — n. 40196/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for absolute genericity of legal grounds lacking specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40196/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the legal grounds presented by the appellant. The appellant argued for acquittal based on a lack of responsibility, but the defense failed to provide specific arguments or critical comparisons with the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, consisting merely in a criticism without specific argumentation or critical comparison with the contested judgment.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal lack of argumentation procedural dismissal c.p.p. articles 366 asserzione difendibile nuove allegazioni di diritto azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; e Motivi della decisione Il difensore di Neiviller Alberto ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 12.3.2016 dal Tribunale di Torino, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che doveva essere assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, consistente nella mera enunciazione della censura, minimamente argomentata e priva di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, della quale non individua specifiche carenze o incongruenze argomentative, giustificative del controllo richiesto in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere-estensore Il Presid