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Ordinanza — n. 40194/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40194/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40194/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIALIS STEFANO nato a CAGLIARI il 15/12/1992 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Marcialis Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 13.11.2018 dal Tribunale di Cagliari che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto e lo aveva condannato, con attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e con la riduzione per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40194/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto e lo aveva condannato, con attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e con la riduzione per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione responsabilità penale dei minori motivi di cassazione difetto di motivazione responsabilità penale elemento soggettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIALIS STEFANO nato a CAGLIARI il 15/12/1992 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Marcialis Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 13.11.2018 dal Tribunale di Cagliari che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 così riqualificato il fatto e lo aveva condannato, con attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e con la riduzione per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla destinazione alla cessione a terzi, tenuto conto dell'esiguo valore delle somme trovate in possesso dell'imputato e la provenienza da lavoro dipendente, come provato nel processo; illogica è anche la motivazione relativa al comportamento di un giovane, allontanatosi dal circolo, ove lavora l'imputato, alla vista della polizia, interpretato come riscontro dell'attività di cessione svolta dal ricorrente. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censure proposte in appello e disattese in sentenza con logica ed esaustiva motivazione, che dà conto della inconciliabilità della collocazione del denaro con le diverse giustificazioni offerte a sostegno della lecita provenienza del denaro (ricavato dell'attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno del circolo e dall'attività di collaborazione domestica alle dipendenze del Milia).

Peraltro, con lineari argomentazioni la Corte di appello ha chiarito che l'affermazione di responsabilità dell'imputato non è stata fondata sul solo dato quali-quantitativo dello stupefacente, ma su tutte le altre circostanze della condotta, ivi compreso il comportamento del giovane, entrato nel circolo e datosi alla fuga appena notata la presenza degli operanti, ragionevolmente spiegabile con l'acquisto di stupefacente all'interno del circolo, attività che aveva giustificato il servizio mirato predisposto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consiglier estensore