Ordinanza — n. 40193/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIKI NABIL nato il 01/07/1984 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Daiki Nabil ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della sentenza emessa il 28.9.2016 dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di resistenza a mesi 8 di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40193/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne chiede l'annullamento per carenza di motivazione per mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; deduce inoltre, il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera enunciazione di censure. minimamente illustrate ed argomentate e prive di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, della quale non vengono individuate specifiche carenze o incongruenze argomentative, giustificative del controllo richiesto in questa sede.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIKI NABIL nato il 01/07/1984 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Daiki Nabil ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della sentenza emessa il 28.9.2016 dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di resistenza a mesi 8 di reclusione.
Ne chiede l'annullamento per carenza di motivazione per mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; deduce inoltre, il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, consistenti nella mera enunciazione di censure. minimamente illustrate ed argomentate e prive di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, della quale non vengono individuate specifiche carenze o incongruenze argomentative, giustificative del controllo richiesto in questa sede.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 22 settembre 2021 Il Consigliey estensore Il Pr sidente Anna Cr