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Ordinanza — n. 40185/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised merits issues rather than motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Vincenzo Serino and Regina Celia De Lima inadmissible. The applicants challenged a lower court's fine for noise violations by alleging defects in the reasoning regarding the potential harm of the noise. The Court determined that the appeals did not address the motivation of the contested judgment but instead questioned the factual evaluation of unattached and untranscribed testimonial evidence, which constitutes a matter of merits. Consequently, the appeals were rejected as they sought a substantive review of the facts, which falls outside the scope of the admissibility review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must challenge the motivation of the contested judgment; appeals raising questions of fact or merit regarding evidence evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation merits review prohibition unattached testimonial evidence noise violation penalties protezione contro il rumore registrazione clandestina di conversazioni violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERINO VINCENZO nato a AVELLINO il 14/09/1975 DE LIMA REGINA CELIA nato il 23/11/1975 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Vincenzo Serino e Regina Celia De Lima ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 febbraio 2021 del Tribunale di Avellino che ha condannato gli imputati alla pena di C 200 di ammenda, per i reati ex artt.110, 659 cod. pen. (commessi in Avellino fino all'aprile 2016) deducendo il vizio della motivazione sulla ritenuta potenzialità lesiva dei rumori.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove. Nel ricorso si fa riferimento a prove testimoniali, non allegate né trascritte, riportate sinteticamente, che avrebbero dovuto portare a conclusioni diverse: in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso, pertanto, chiede alla Corte una valutazione di merito sulle prove, estranea al sindacato di legittimità. 2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Cory\sigOre estensore Il