Ordinanza — n. 40179/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Scalzo Antonio e Anzalone Luigi alla pena di anni 1 e mesi 6 relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 260 d. Igs. 152/2006; commesso in epoca anteriore e prossima al luglio 2013 e sino al 16 ottobre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40179/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 260 d. Igs. 152/2006; commesso in epoca anteriore e prossima al luglio 2013 e sino al 16 ottobre 2013.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALZO ANTONIO nato a SAN CATALDO il 23/10/1962 ANZALONE LUIGI nato a SAN CATALDO il 14/07/1952 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Scalzo Antonio e Anzalone Luigi alla pena di anni 1 e mesi 6 relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 260 d. Igs. 152/2006; commesso in epoca anteriore e prossima al luglio 2013 e sino al 16 ottobre 2013.
2. Propongono ricorso in cassazione i due imputati, con unico motivo di ricorso: omessa motivazione sulla "ingente quantità" dei rifiuti; elemento necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 260 altrimenti si concreterebbe il reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006.
3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non sì confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Sull'ingente quantitatìvo le due sentenze di merito (in doppia conforme) rilevano come i ricorrenti per un lungo periodo di tempo e quasi quotidianamente avevano raccolto rifiuti (bottiglie di plastica e lattine di alluminio; inoltre, avevano comprato per C 29.000,00 6 compattatorí utili per la gestione dei rifiuti. Dalle intercettazioni telefoniche emergeva, perlatro, la loro preoccupazione per la enorme quantità di rifiuti accumulata nel deposito, per un pericolo di incendio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.r
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pr