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Ordinanza — n. 40176/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40176/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40176/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Giuseppe Fichera ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 marzo 2021 del Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena per il reato ex art. 2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 2 legge 638/1983, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena per il reato ex art. 2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione casi di esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Giuseppe Fichera ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 marzo 2021 del Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 2 legge 638/1983
di applicazione della pena per il reato ex art. 2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non richiesta nel giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA GIUSEPPE nato a ACIREALE il 14/11/1966 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAto avviso alle pat--0 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Giuseppe Fichera ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 marzo 2021 del Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena per il reato ex art. 2 legge 638/1983 (e successive modificazioni) deducendo l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero indotto al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2.1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non richiesta nel giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il oisi1iere esten