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Ordinanza — n. 40170/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40170/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40170/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo che ha condannato Vincenzo Tola per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capi a e b), 64,65,71,72 d.P.R. 380/2001 (capo c), 93,94,95 d.P.R. 380/2001 (capo d), accertati in Partinico il 28 ottobre 2017, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40170/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.

Parole chiave

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divieto di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia urbanizzazione particolare lavori pubblici tutela dell'interesse pubblico costruzioni non autorizzate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: TOLA VINCENZO nato a PARTINICO il 11/09/1942 avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo che ha condannato Vincenzo Tola per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capi a e b), 64,65,71,72 d.P.R. 380/2001 (capo c), 93,94,95 d.P.R. 380/2001 (capo d), accertati in Partinico il 28 ottobre 2017, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.

2. Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.

In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero; vedi Sez. 1, n. 6251 del 1994, Rv. 198876; così Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889 - 01. Non risulta dalla sentenza impugnata che il Pubblico ministero di udienza chiese che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla demolizione delle opere.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/09/2021. Il C‘n\s,idikere estenso