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Ordinanza — n. 40165/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40165/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40165/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Alex Averoldi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17 febbraio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Brescia il 26 settembre 2019 alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione, per i reati ex artt. 5 e 10-quater d.lgs. 74/2000, deducendo il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul precedente penale, il ricorso è contrario al costante orientamento della giurisprudenza sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi arretrati d'imposta dichiarazione fiscale tardiva reddito non dichiarato multe per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVEROLDI ALEX nato a LENO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Alex Averoldi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17 febbraio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Brescia il 26 settembre 2019 alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione, per i reati ex artt. 5 e 10-quater d.lgs. 74/2000, deducendo il vizio della motivazione sulla ritenuta penale responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove. L'unico motivo è formulato prospettando gli stessi argomenti dedotti con l'appello, correttamente valutati dalla Corte territoriale: in sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposta compiuta ai motivi di appello; si chiede alla Corte la valutazione di merito sulle prove, estranea al sindacato di legittimità. 2.2.

Quanto al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul precedente penale, il ricorso è contrario al costante orientamento della giurisprudenza sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. P 75, Il Co sigl ere estensore . us_ Il Presidente