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Ordinanza — n. 40160/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of formal grounds under Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Annunziata Caione inadmissible because it lacked the specific formal grounds required under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued against the factual reconstruction and requested a reduction of the fine, the Court found these arguments focused solely on the merits rather than procedural grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be filed with specific formal grounds under Article 606; if the appeal addresses only the merits of the case without such grounds, it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 606 c.p.p. merits vs procedure Criminal Procedure Code formal grounds requirement indicazioni nutrizionali atti impugnabili azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
art. 606 cod. proc. pen
Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
art. 131-bis cod. pen
Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIONE ANNUNZIATA nato a CARMIANO il 25/03/1947 avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Annunziata Caione ha proposto appello avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 del Tribunale di Torino che ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda per il reato ex artt. 5 e 6 d.lgs. 283/1962 (in Rivoli il 22 dicembre 2018). La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 7 maggio 2021, ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.

2. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen. o in subordine il contenimento della pena entro i limiti edittali. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. I onsliere estensore Il Presidente nSem