Ordinanza — n. 40159/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Piero Bertazzon ha proposto appello avverso la sentenza del 26 gennaio 2021 del Tribunale di Vercelli che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. La Corte di appello di Torino ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. La Corte di appello di Torino ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAZZON PIERO nato a NOVARA il 01/02/1949 avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di VERCELLI Frato avviso alle par3 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Piero Bertazzon ha proposto appello avverso la sentenza del 26 gennaio 2021 del Tribunale di Vercelli che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato ex art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. La Corte di appello di Torino ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 25800001) Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il COasig4ere estensore Il Presidente 1,114.3':Semeraro Vito Di Nicola