Ordinanza — n. 40154/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Maria Carmela Uccellatore e di Antonino Ricceri ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13 aprile 2021 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in Biancavilla disposta nella sentenza del Tribunale di Catania del 20 aprile 2005, confermata dalla Corte di ai5.péllo di Catania il 9 febbraio 2006, irrevocabile il 30 novembre 2006, nei confronti dei ricorrenti. Si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli art. 7, ultimo comma, legge 47/1985, e 32 legge 326/2003, e della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40154/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che dalle sentenze di merito risultava che la costruzione nel dicembre 2003 non risultava completata perché mancava il tamponamento delle mura perimetrali di una parte del vano seminterrato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha valutato anche il nuovo elemento dedotto, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in base all'art. 32 della legge 326/2003 ma l'ha ritenuto inidoneo alla revoca dell'ordinanza di demolizione in mancanza di un presupposto di fatto - il completamento delle opere al febbraio 2003 - accertato con le sentenze di merito e non più rivalutabile in sede di incidente di esecuzione.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UCCELLATORE MARIA CARMELA nato a CATANIA il 09/11/1968 RICCERI ANTONINO nato a CATANIA il 13/04/1960 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
1. Il difensore di Maria Carmela Uccellatore e di Antonino Ricceri ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13 aprile 2021 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in Biancavilla disposta nella sentenza del Tribunale di Catania del 20 aprile 2005, confermata dalla Corte di ai5.péllo di Catania il 9 febbraio 2006, irrevocabile il 30 novembre 2006, nei confronti dei ricorrenti. Si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli art. 7, ultimo comma, legge 47/1985, e 32 legge 326/2003, e della motivazione.
2. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha infatti preso atto che la questione dell'applicabilità del condono del 2003 era già stata valutata nel giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado, ed era stata rigettata sulla base dell'accertamento di fatto del mancato completamento delle opere. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura ed il tamponamento dei muri perimetrali.
Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che dalle sentenze di merito risultava che la costruzione nel dicembre 2003 non risultava completata perché mancava il tamponamento delle mura perimetrali di una parte del vano seminterrato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha valutato anche il nuovo elemento dedotto, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in base all'art. 32 della legge 326/2003 ma l'ha ritenuto inidoneo alla revoca dell'ordinanza di demolizione in mancanza di un presupposto di fatto - il completamento delle opere al febbraio 2003 - accertato con le sentenze di merito e non più rivalutabile in sede di incidente di esecuzione.
Dunque, il provvedimento impugnato è corretto in diritto e la motivazione è del tutto immune da vizi logici.
3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Cohsigliere e