Ordinanza — n. 40153/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Antonino DI Falco alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto per il reato di cui agli art. 54 e 1161 R.d. n. 327 del 1942 (cod. nav.); accertato il 24 luglio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 546 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO ANTONINO nato a TRAPANI il 22/12/1957 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Antonino DI Falco alla pena di mesi 2 e giorni 10 di arresto per il reato di cui agli art. 54 e 1161 R.d. n. 327 del 1942 (cod. nav.); accertato il 24 luglio 2015.
2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con la nota emessa dalla Regione Sicilia dell'11/11/23014, prot. N. 3079, si era chiarito che i lettini da spiaggia e gli ombrelloni (affittati dal ricorrente) erano destinati alla libera collocazione da parte degli utenti anche nella spiaggia pubblica (e non solo nella spiaggia in concessione al ricorrente), come, invece, ritenuto dalle sentenze di condanna. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per rinuncia (Art. 591, comma 1, lettera D, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così dec