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Ordinanza — n. 40150/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40150/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40150/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a De Santis Davide, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 bis cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40150/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato contenzioso tributario modifica della sentenza tentata sottrazione d'imposta omissione della contabilità rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 17 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a De Santis Davide, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 bis cod.proc.pen
Si tratta di doglianze del tutto non specifiche e comunque estranee ai motivi indicati dall'art. 448 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS DAVIDE nato a TARANTO il 08/05/1982 avverso la sentenza del 17/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO Gto avviso alle parU udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a De Santis Davide, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione eccependo l'erronea qualificazione del fatto, il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.

4. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame, anche a prescindere dal rilievo temporale, vero è che il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto, senza peraltro concretamente allegare alcunché a sostegno di tale censura. Il che costituisce motivo di inammissibilità per genericità. Allo stesso modo inammissibile perché estraneo al perimetro dei motivi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. è il motivo sulla pena oggetto, peraltro, di accordo tra le parti. Si tratta di doglianze del tutto non specifiche e comunque estranee ai motivi indicati dall'art. 448 bis cod.proc.pen.

4. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/20