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Ordinanza — n. 40147/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation requirement for plea bargains in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second-instance judgment, rendered via plea bargaining under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, was not required to motivate the exclusion of acquittal grounds under Article 129. The appellant argued for missing reasoning regarding specific legal hypotheses, but the court held that once the defendant renounces appeal grounds, the trial court's review is limited to non-renounced issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The second-instance judge, when accepting a plea bargain request under Article 599-bis, is not required to motivate the non-existence of acquittal causes under Article 129, as the defendant's renunciation limits the court's cognition to non-renounced grounds.

Parole chiave

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plea bargaining second instance lack of motivation requirement Article 599-bis Code of Criminal Procedure Article 129 acquittal causes inadmissible cassation appeal renunciation of appeal grounds procedural economy principle difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta.formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
Ricorre in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - Hoxha e altro, Rv. 27375501
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - Casero, Rv. 27319401
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVISI DOMENICO nato a CONVERSANO il 04/07/1964 GLIEC,C-t avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Eto avviso alle parD udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata ex art. 599 bis cod. proc. pen. (concordato con rinuncia ai motivi di appello) ha rideterminato la pena inflitta a Domenico Trovisi, su concorde richiesta delle parti, relativamente al reato contestatogli (art 349, comma 2 e 61, n. 2 cod. pen.).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen.

3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta.formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere esten