Ordinanza — n. 40134/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata ex art. 599 bis cod. proc. pen. (concordato con rinuncia ai motivi di appello) ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in epigrafe indicati, su concorde richiesta delle parti, relativamente ai reati loro rispettivamente contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40134/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. (concordato con rinuncia ai motivi di appello) ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in epigrafe indicati, su concorde richiesta delle parti, relativamente ai reati loro rispettivamente contestati.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARMENS ANTONIO nato a NAPOLI il 08/05/1980 CIMMARUTA ENRICO nato a NAPOLI il 28/01/1975 EVANGELISTA CARMINE nato a NAPOLI il 06/07/1959 EVANGELISTA CIRO nato a NAPOLI il 10/03/1975 EVANGELISTA FRANCESCO nato a MARANO DI NAPOLI il 15/01/1963 EVANGELISTA MAURIZIO nato a NAPOLI il 30/03/1970 EVANGELISTA VINCENZO nato a NAPOLI il 17/10/1981 MELLONE ERNESTO nato a NAPOLI il 05/12/1973 PAFUNDI ROBERTO nato a NAPOLI il 14/03/1966 PARLATO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/03/1971 SIMEOLI MARIO nato a NAPOLI il 06/02/1985 VIGNA VINCENZO nato a NAPOLI il 28/05/1987 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIto avviso alle paiD udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indicata ex art. 599 bis cod. proc. pen. (concordato con rinuncia ai motivi di appello) ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in epigrafe indicati, su concorde richiesta delle parti, relativamente ai reati loro rispettivamente contestati.
2. Ricorrono in cassazione gli imputati in epigrafe indicati, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e mancanza della motivazione per l'esclusione di ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen., nonché (solo il ricorrente Ernesto Mellone) sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. neliamassima estensione 3. I ricorsi risultano inammissibili in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche:
«A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. i 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1709/2021 Il Consigliere esten