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Ordinanza — n. 40131/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40131/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40131/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 5891 del 2014, di annullamento della precedente condannata inflitta a ManciniAlitcii=_29' , ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato, alla pena di anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, in relazione al reato i cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 5891 del 2014, di annullamento della precedente condannata inflitta a ManciniAlitcii=_29' , ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato, alla pena di anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, in relazione al reato i cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena capacità di subire la carcerazione detenzione eccessiva pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/08/1992 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 5891 del 2014, di annullamento della precedente condannata inflitta a ManciniAlitcii=_29' , ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato, alla pena di anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, in relazione al reato i cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata ed anche non sufficientemente specifica, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta nella misura minima edittale, muovendo dalla pena base di anni sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, che poi ha ridotto per effetto del rito. Ha confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante dell'art. 80 lett. b d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul rilievo che non erano allegati ulteriori elementi di valutazione positiva oltre a quelli già valutati. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01).

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 Il Consigliere ensore _ • i p, Il Pr