Ordinanza — n. 40128/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Termini Imerese, con l'ordinanza in epigrafe indicata revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinata alla demolizione del manufatto abusivo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna) nei confronti di Orlando Vincenzo, relativamente alla sentenza del 18 gennaio 2017 irrevocabile il 28 dicembre del 2017, del Tribunale di Termini Imerese.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione Orlando Vincenzo con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 164, 165 e 168 cod. pen.). Il ricorrente, comunque, si è attivato per la demolizione; il termine indicato nella sentenza non può essere considerato r perentorio perla revoca del beneficio della sospensione i condizionale della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO VINCENZO nato a PALERMO il 29/07/1945 avverso l'ordinanza del 01/04/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con l'ordinanza in epigrafe indicata revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinata alla demolizione del manufatto abusivo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna) nei confronti di Orlando Vincenzo, relativamente alla sentenza del 18 gennaio 2017 irrevocabile il 28 dicembre del 2017, del Tribunale di Termini Imerese.
2. Ricorre in cassazione Orlando Vincenzo con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 164, 165 e 168 cod. pen.). Il ricorrente, comunque, si è attivato per la demolizione; il termine indicato nella sentenza non può essere considerato r perentorio perla revoca del beneficio della sospensione i condizionale della pena.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. 3.
1. L'ordinanza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione, nessun adempimento della demolizione era stato effettuato dal ricorrente. La demolizione successiva (dopo anni) non è causa impeditiva della revoca del beneficio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Co