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Ordinanza — n. 40125/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40125/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 17 giugno 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Leonardo Chiarelli in ordine al reato ex art. 10 -bis d.lgs. 74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 10 -bis d.lgs. 74/2000, art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40125/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 -bis d.lgs. 74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta omissione del contribuente deduzione per spese differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 10 -bis d.lgs. 74/2000
Con la sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 17 giugno 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Leonardo Chiarelli in ordine al reato ex art. 10 -bis d.lgs.
art. 5 d.lgs. 74/2000
74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
art. 581 cod. proc. pen
Il ricorso non contiene, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Inoltre, la motivazione sul rigetto, fondata correttamente sugli elementi ex art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI LEONARDO nato a LIVORNO il 24/10/1955 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 17 giugno 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Leonardo Chiarelli in ordine al reato ex art. 10 -bis d.lgs. 74/2000 perché estinto per prescrizione; quanto al reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, accertato in Livorno il 18 aprile 2013, ha rideterminato la pena in un anno e 7 mesi di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorso non contiene, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, l'indicazione degli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbero potuto applicare le circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la motivazione sul rigetto, fondata correttamente sugli elementi ex art. 133 cod. pen. quali la gravità del fatto in relazione alle somme non versate e la reiterazione delle condotte, non risulta specificamente contestata, sicché il ricorso è anche privo del requisito della specificità estrinseca. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il C si Bere este