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Ordinanza — n. 40123/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 606 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Morelli inadmissible because it lacked the specific statutory grounds required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued against the factual reconstruction and excessive sentencing, the Court found these arguments to be purely merits-based rather than procedural objections. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be filed within the statutory time limit and must contain specific grounds for inadmissibility; appeals challenging only the factual assessment or sentencing amount are inadmissible as they constitute a direct attack on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds merits based argument Code of Criminal Procedure procedural defect time limit appeal sentencing reduction deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANDREA nato a FIRENZE il 23/06/1951 avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Andrea Morelli ha proposto appello avverso la sentenza del 25 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze che ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda di C 5.000 per i reati ex art. 192, comma 2, 256, comma 2, 242, comma 1, 257 d.lgs. 152/2006 (accertato in Empoli il 10 e 13 marzo 2017). La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 28 gennaio 2021, ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.

2. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha, infatti, presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputato o in subordine la riduzione della pena, contestata perché eccessiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Consigliere estensore Il P