Ordinanza — n. 40120/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza del 10 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 commessi da Lorenzo Tarabusi fino al 12 settembre 2011; ha rideterminato la pena in 8 mesi e 10 giorni di reclusione per gli altri reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commessi fino al 3 dicembre 2012, oggetto della condanna in primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 8 d.lgs. 74/2000, art. 45 cod. pen; Ordinanza — n. 40120/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 8 d.lgs. 74/2000 commessi da Lorenzo Tarabusi fino al 12 settembre 2011; ha rideterminato la pena in 8 mesi e 10 giorni di reclusione per gli altri reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commessi fino al 3 dicembre 2012, oggetto della condanna in primo grado.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARABUSI LORENZO nato a REGGIO EMILIA il 19/10/1975 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza del 10 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000 commessi da Lorenzo Tarabusi fino al 12 settembre 2011; ha rideterminato la pena in 8 mesi e 10 giorni di reclusione per gli altri reati ex art. 8 d.lgs. 74/2000, commessi fino al 3 dicembre 2012, oggetto della condanna in primo grado.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen. quanto al rigetto del riconoscimento della sussistenza della forza maggiore.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il ricorso prospetta questioni di merito ed in fatto quanto alla sussistenza della forza maggiore: in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa; si propone solo una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Tale valutazione è però, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; non integra infatti il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 3.2.
Il ricorso è anche del tutto generico rispetto alle critiche alla motivazione, non specificamente analizzata. 3.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. - Il Cosigliere estensore Th ?.,ANG:t_LE.F002P; I President