Cassation appeal dismissed; sentence upheld as not violating reformatio in peius or exceeding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sirbu Nicu and Szabat Agnieszka Sylwia inadmissible. The appellants argued for a violation of the reformatio in peius principle regarding sentence increases and challenged the sentencing discretion. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly applied established case law and that the sentence remained within legal discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3, c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The principle of reformatio in peius prohibits increasing the penalty for satellite offenses beyond the original irrevocable judgment, and sentencing discretion is not subject to cassation review unless the reasoning is illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIRBU NICU (CUI:.037CRSF) nato il 29/10/1979 SZABAT AGNIESZKA SYLWIA ( CUI 0406U3D) nato il 07/11/1979 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di GENOVA, in data 18/04/2019, nei confronti di SIRBU NICU (CUI:.037CRSF), SZABAT AGNIESZKA SYLWIA ( CUI 0406WD), in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 624 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo (a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione (b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza impugnata si presenta coerente con le indicazioni ermeneutiche consolidate e condivise secondo cui in tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile. (Sez. 3 - , Sentenza n. 13725 del 15/11/2018 Ud. (dep. 29/03/2019) Rv. 275187 - 01).
A ciò si aggiunge che gli aumenti sono stati giudicati comunque congrui. Con riguardo al trattamento sanzionatorio la motivazione impugnata è comunque ineccepibile in quanto coerente con le note coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigl