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Ordinanza — n. 39963/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39963/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39963/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Trevisan ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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procedura di assicurazioni sociali allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria nuova domanda di prestazioni d'invalidità procedure di ricorso procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISAN SALVATORE nato a BRINDISI il 08/11/1984 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Trevisan ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il c gliere estensore Il presidente Giu Santalucia Angela Tardio AA. n DEPOSUTA