Ordinanza — n. 39961/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOCI XHULJAN nato il 12/02/1991 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Ndoci Xhuljan alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, commi 13 e 14, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere violato, dopo l'espulsione, il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, fatto accertato in Cherasco il 10 dicembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39961/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Ndoci Xhuljan alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, commi 13 e 14, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere violato, dopo l'espulsione, il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, fatto accertato in Cherasco il 10 dicembre 2018.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOCI XHULJAN nato il 12/02/1991 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Ndoci Xhuljan alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 13, commi 13 e 14, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere violato, dopo l'espulsione, il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, fatto accertato in Cherasco il 10 dicembre 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Ndoci Xhuljan, che ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente adduce argomenti diretti non già a prospettare vizi della sentenza impugnata quanto a sollecitare una rivalutazione del merito del giudizio di equivalenza delle circostanze, operazione del tutto estranea all'ambito del sindacato di legittimità. La Corte di appello ha infatti dato adeguata motivazione della conferma del giudizio di equivalenza in considerazione del comportamento accertato e dei precedenti anche giudiziari. Ha quindi esercitato l'ampio potere di valutazione discrezionale, dando adeguata motivazione.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il cons lierAstensore Il presidente Giusep ntlda DEPOSVFATA Angela Tardio IN