Ordinanza — n. 39954/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Savi ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non luogo a provvedere su due reclami per omessa risposta sulle istanze di permesso premio e di liberazione anticipata. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3- agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39954/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVI ROBERTO nato a FORLI il 19/05/1954 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOar udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Savi ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di non luogo a provvedere su due reclami per omessa risposta sulle istanze di permesso premio e di liberazione anticipata. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3- agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore Il presidente Gius Santalucia Angela Tardio 'D IN EPOSITATA CAN: